LA TEMUTA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE

“Blocca-prescrizione” o “Blocca-processi” il nomen iuris di questa dirompente riforma, alla quale è stato affidato l’audace compito di trasformare i connotati del processo penale.

La modifica è entrata in vigore il 1 Gennaio 2020 (ex Legge n. 3/2019), da quel momento, ai sensi nuovo art. 159, co. 2 c.p.:” Il  corso  della  prescrizione  rimane  altresì   sospeso  dalla pronunzia della sentenza di primo grado o  dal  decreto  di  condanna fino alla data  di  esecutività  della  sentenza  che  definisce  il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”, ciò significa che la prescrizione rimarrà bloccata dopo il primo grado di giudizio.

NOZIONI

Prima di procedere all’esame di questo esplosivo emendamento – a tutt’oggi molto contestato e dibattuto all’interno della nuova maggioranza di Governo – , è opportuno delineare due nozioni elementari di questo importante istituto.

La prescrizione del reato è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione del reato sia seguita da una sentenza di condanna irrevocabile. In tal caso l’Autorità Giudiziaria dichiarerà “di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato”. Si noti bene, non si tratta di una formula di assoluzione (in quanto l’imputato può sempre rinunciare alla prescrizione……) bensì di una causa di estinzione del reato.

L’ispirazione dell’istituto, va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale.

La prescrizione decorre dalla data di commissione del reato.

Per individuare i termini della prescrizione, che si applicano ai diversi tipi di reato, in generale occorre fare riferimento alla durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge.

Naturalmente vi sono delle eccezioni per i reati di particolare gravità oppure per i reati ai quali la prescrizione non si applica, ad esempio i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

CUI PRODEST ???

Purtroppo questa riforma, se presuppone da un lato una maggiore tutela dei diritti dei soggetti danneggiati dal reato, richiederà dall’altro una notevole pazienza all’imputato in attesa della definizione del giudizio di II grado o dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Ciò che appare evidente è l’impossibilità di riformare il sistema giustizia con singole modifiche anziché operare una riforma strutturale.

L’anima giustizialista si contrappone all’anima garantista.

Il vulnus della presente riforma, difatti, non è la modifica dell’istituto della prescrizione, bensì la ragionevole durata del processo.

Il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, pregiudicherà il diritto ad un equo processo in tempi ragionevoli sia per gli imputati che per le parti offese, con una serie di processi infiniti.

L’ULTIMA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE E’ DEL 2017 : LA RIFORMA ORLANDO

Molti non sono a conoscenza che la presente riforma della prescrizione sostituisce la Legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando), la quale ha introdotto nell’art. 159 c.p. due eventuali e successivi periodi di sospensione del corso della prescrizione, dopo la condanna in primo e/o in secondo grado, ciascuno per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. In pratica, la riforma del 2017 ha concesso tre anni in più per arrivare a una sentenza definitiva; ha quindi consentito una maggiore durata del processo allontanando l’odiata prescrizione del reato.

Ergo, era davvero necessaria questa ultima riforma ???

LA MACCHINA GIUSTIZIA

Per ottenere una sentenza definitiva in ambito penale ci vogliono 3 anni e 9 mesi, tra i peggiori dati della Unione Europea (fonte: Rapporto del Consiglio d’Europa Anno 2016). Carenza sia dei magistrati sia del personale di cancelleria incide notevolmente sulla durata dei procedimenti. Numero di processi ed eccessiva durata è questo il problema, che ricade peraltro anche su altri settori, come ad esempio quello economico, in quanto impedisce di fatto che i grandi operatori investano nel nostro Paese.

Per ovviare a tale piaga occorrerebbe modificare le regole processuali, informatizzare il processo penale, semplificare le notifiche, eseguire interventi mirati di depenalizzazione, aumentare (naturalmente) l’organico.

La riforma così come concepita produrrà notevoli squilibri, con un forte impatto sui giudizi di impugnazione, e con una reiterata violazione delle garanzie costituzionali ed internazionali : art. 111 Cost. – ragionevole durata del processo ; art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

E L’INNOCENTE ?????

A questo punto l’imputato dovrà affidarsi ai tempi della Dea della Giustizia, alla sua potente spada, sperando che la sentenza di assoluzione non venga emessa dopo alcune decadi, quando ormai la senilità avrà preso il soppravvento.

P.S. In Italia, secondo i dati del ministero della Giustizia, il 62% dei processi penali non arriva in aula, ossia cade in prescrizione durante lo svolgimento delle indagini.

                                                                                               Avv. Antonio Marchesano

Pubblicato da sinòpenauta

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