Le fondamenta di ogni stato sono l’istruzione dei suoi giovani.
(Diogene di Sinòpe)
E’ il 9 marzo 2020 quando un DPCM trasforma l’Italia in un’unica “zona protetta” ed estende la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile in tutto il territorio nazionale. Il termine del 3 aprile verrà poi prorogato fino ad arrivare a quello del 14 settembre, giorno in cui le scuole riapriranno i battenti.
In quali condizioni?
Quando il Governo ha deciso di chiudere le scuole, si è immediatamente avuta la percezione che le stesse sarebbero state riaperte solo con l’inizio del nuovo anno scolastico e che i ragazzi avrebbero dovuto abituarsi ad una “nuova normalità” fatta di DAD, distanziamento e mascherine. Ne deriva che la sicurezza in aula coincide il “distanziamento” tra gli alunni, secondo quello che il mondo tecnico-scientifico definisce “metro statico” e “metro dinamico”.
Quindi come devono distanziarsi i ragazzi in aula?
Il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 28/5/2020 spiega che:
“Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento”, il metro si calcola dalla bocca di uno alla bocca dell’altro.
Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, specifica che, in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021:
“Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.
È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento)” (…);
Ad oggi però queste disposizioni sono in parte superate (o derogate) vista l’impossibiltà, in quasi tutti gli Istituti Scolastici, di garantire il famoso “metro”, statico o dinamico che sia. La soluzione trovata, come si legge nel parere del Comitato Tecnico Scientifico contenuto nel verbale del 12 agosto, che è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione con una nota il 13 agosto, è che “Nelle situazioni temporanee in cui fosse impossibile garantire il prescritto distanziamento fisico, …, al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico, in eventuali situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non è possibile il distanziamento prescritto” è possibile una deroga a questa norma, ma solo se si usa la mascherina chirurgica. Si può quindi tornare ai banchi classici e ad aule più piccole che non garantiscono la distanza tra gli alunni. Una deroga “necessaria” prevista per poter permettere l’inizio l’anno scolastico il 14 settembre.
Si sarebbe potuta evitare la deroga mettendo in sicurezza “fisica” gli Istituti?
Ribadendo che la scuola è stata chiusa a febbraio (a singhiozzo) e poi definitivamente a marzo, si può facilmente dedurre che ci sarebbe stato tutto il tempo necessario per pensare a valide soluzioni al problema del distanziamento. Una di queste è certamente la messa in sicurezza degli Istituti. Si rende necessario specificare che il problema del rinnovamento del patrimonio scolastico non va ricercato negli ultimi mesi di Pandemia (che pure lo ha amplificato) ma molto più indietro nel tempo, quando si è deciso che la Scuola (come la Sanità) dovesse essere demansionata e ridotta a classi pollaio con livello di istruzione mediocre in ambiente fatiscente.
Forse perché, in modo del tutto miope, chi ha governato il Paese negli ultimi 20 anni (almeno) ha pensato che la cultura, poiché non direttamente collegata ad attività produttive tangibili, non dà un immediato riscontro economico e conseguente variazione di PIL.
Nessun errore di valutazione può essere ritenuto più grossolano di questo!
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. Il cosiddetto decreto “sblocca-Italia” che conteneva alcune deroghe per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento alla fase di affidamento dei lavori, si stanziavano fondi finanziati dalla BEI allo scopo di ottenere un rinnovamento del patrimonio e un rilancio dell’economia, ancora provata dalla crisi del 2008. Da allora quel patrimonio (salvo pitturazioni di rito) è rimasto intonso e la crisi è ancora una compagna inseparabile dell’economia Italiana.
Venendo a oggi, il 18 giugno 2020 (sic!), il Ministero dell’Istruzione dirama una nota dal titolo “Scuola, l’edilizia scolastica diventa più semplice e veloce” che collaziona una serie di norme esistenti per poter inter venire celermente sulla messa in sicurezza:
“Incarichi di progettazione e connessi – pareri, visti e autorizzazioni sui progetti
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Articolo 1, comma 259. […] per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
Articolo 1, comma 260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Semplificazioni per emergenza Covid-19
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione
Contributo ANAC
Articolo 65. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.
Pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL)
Articolo 232, comma 4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
Poteri commissariali di sindaci e presidenti di province e città metropolitane
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Articolo 7-ter, comma 1.
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. [Articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari […] provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti
da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
4. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.].
Deroghe al Codice dei contratti:
a. articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, e 33, comma 1 (riduzione o azzeramento dei termini per la stipula e l’approvazione dei contratti di appalto per i servizi e i lavori di edilizia scolastica);
b. articolo 37 (deroga al ricorso alle centrali di committenza per gli appalti di edilizia scolastica);
c. articolo 60 (riduzione dei termini minimi per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte sopra soglia comunitaria);
d. articoli 77 e 78 (deroga alle procedure di nomina delle Commissioni giudicatrici per gli appalti di lavori di edilizia scolastica);
e. articolo 95, comma 3 (deroga al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura anche superiori a 40.000 euro);
f. possibilità di ricorso all’art. 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) fino a 200.000,00 euro e possibilità di ricorso all’art. 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) fino alla soglia comunitaria.
Occupazioni d’urgenza ed espropriazioni
Articolo 7-ter, comma 3.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.”
Senza voler organizzare in così poco tempo (e sarebbe urgentissimo) un Piano Strutturale di Rigenerazione delle scuole, intese come involucro (o guscio) che contiene il bene più prezioso di un Paese, sarebbe stato utile nominare, da parte del Governo, uno o più (in casi del genere sì che occorrono) Commissari Straordinari (tecnici non politici) per la gestione dell’Emergenza scolastica legata alla pandemia, con il preciso compito di realizzare in ogni Istituto un piano di azione concreto che sarebbe potuto andare dall’ampliamento delle aule alla ricerca di nuovi spazi da assegnare all’Istruzione (come previsto dalle Norme vigenti), rendendoli idonei allo scopo, ma viene da sé che si è troppo a ridosso dell’apertura e ciò che non è stato fatto fino ad ora, con ogni probabilità non si farà.
Così interviene su La Repubblica il segretario della Flc Cgil: “Il passaggio è importante, soprattutto sulla questione delle classi sovraffollate, ma bisogna essere realistici, i problemi restano. In queste ultime settimane serve uno scatto ulteriore su organici e spazi, sulla scuola ci deve essere una presa di responsabilità dell’intero governo”
E un membro del Cts dice al Corriere “E’ stato deciso, e noi del Cts siamo pienamente d’accordo, di porre la scuola in cima alla scala dei valori sociali e di darle priorità assoluta. Siamo consapevoli che il rischio di riaprire c’è eccome, ma anche questo rischio si può modificare. Intervenendo sulla struttura delle classi in modo da garantire il distanziamento tra gli studenti.”
Il mondo della scuola è un deserto, di idee e di organizzazione, ma sarebbe necessario provarci, in questi pochi giorni che restano prima dell’apertura, si dovrebbe fare in modo che le parole “scuola” e “sicurezza” siano parole d’ordine e non semplice dicotomia.
Rosaria Chechile
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